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Agenzia delle entrate: sospesi i codici tributo per i crediti d’imposta Transizione 4.0

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la temporanea sospensione dell’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” (Agenzia delle entrate, risoluzione 12 aprile 2024,n. 19/E).

L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

– l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;

– la presunta ripartizione negli anni del credito;

– la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Tale comunicazione di completamento deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

 

Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità definite da apposito decreto direttoriale del MIMIT.

 

Pertanto, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” è sospeso l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

CIPL Edilizia Industria Novara e Vercelli: definiti gli importi dell’EVR 2024

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione da erogarsi da aprile 2024 fino a marzo 2025

Sulla base di quanto stabilito all’interno dei CIPL della provincia di Vercelli, stipulato il 1° dicembre 2022, e della provincia di Novara, sottoscritto il 6 giugno 2023, le Parti Sociali hanno effettuato la ricognizione annuale degli indicatori collettivi che determinano il calcolo dell’EVR per l’anno 2024, come stabilito agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL vigente. In seguito alla verifica, è stato stabilito che l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione, per i dipendenti del settore edile delle province sopra indicate, deve essere riconosciuto mensilmente, dal aprile 2024 fino a marzo 2025, secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito.

Livello Importo mensile Importo orario
7 75,79 0,44
6 68,21 0,39
5 56,84 0,33
4 53,05 0,31
3 49,26 0,28
2 44,34 0,26
1 37,89 0,22

Si precisa, inoltre, che in caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali citati nei contratti territoriali, l’impresa è tenuta a segnalare per iscritto la situazione alla Cassa Edile, ad Ance Novara e Vercelli e alle Rsu ove presenti, al fine di rimodulare gli importi spettanti.

CIPL Edilizia Industria e Artigianato Valle D’Aosta: verificati gli indicatori per la definizione dell’EVR

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali hanno proceduto alla verifica degli indicatori per l’EVR 2024

Il 12 marzo 2024 è stato sottoscritto da Confindustria Valle D’Aosta, sezione edile e dalle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Savt Edili della Valle D’Aosta il verbale che attesta l’avvenuta verifica dell’EVR ed applicabile ai lavoratori del settore dell’edilizia nella provincia della Valle D’Aosta.
Si è, pertanto, proceduto all’accertamento dei seguenti indicatori:
numero dei lavoratori iscritti presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
monte salari denunciato presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
ore denunciate presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
numero imprese iscritte presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
media cassa integrazione ordinaria (dati l’Ente Paritetico Edile): 20% ed esito positivo.
Le Parti hanno quindi stabilito gli importi da erogare nella misura del 4%.

Edilizia Industria – Impiegati 
Livello  Importo 
Settimo Livello  68,83 euro
Sesto Livello  61,95 euro
 Quinto Livello   51,62 euro 
Quarto Livello  48,18 euro 
Terzo Livello  44,74 euro
Secondo Livello  40,26 euro
Primo Livello  34,41 euro
Edilizia Artigianato – Impiegati 
Livello  Importo 
Settimo Livello  72,19 euro
Sesto Livello  63,18 euro
 Quinto Livello   52,64 euro 
Quarto Livello  48,76 euro 
Terzo Livello  45,60 euro
Secondo Livello  40,31 euro
Primo Livello  35,21 euro
Edilizia Industria – Operai
Livello  Importo 
Quarto Livello  0,28 euro
Specializzato Terzo Livello  0,26 euro
 Qualificato secondo livello 0,23 euro 
Comune Primo Livello   0,20 euro 
Edilizia Artigianato – Operai
Livello  Importo 
Quinto Livello  0,30 euro
Quarto Livello   0,28 euro 
Specializzato Terzo Livello  0,26 euro
 Qualificato secondo livello 0,23 euro 
Comune Primo Livello   0,20 euro