Erogazione dei Servizi Welfare dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio

Scade, il al 22 aprile 2022, il termine per inviare la domanda per la richiesta di uno dei vari servizi Welfare dedicati ai dipendenti delle aziende del turismo del Lazio iscritte all’ Ente Bilaterale Turismo del Lazio.

L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio è un organismo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, nonché dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Ogni anno, ogni dipendente ha la possibilità di richiedere uno dei contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità previsti.
Le  tipologie di contributi sono le seguenti:
–  Contributo spese per attività motorie e sportive 2022; la domanda può essere inviata oltre che fino al 22 aprile 2022 come detto pocanzi, anche dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.

–  Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano annualità 2022; la domanda può essere inviata dal 1° maggio al 15 luglio 2022 e dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.
–  Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri estivi 2022 o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
– Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici e universitari (anno scolastico e accademico 2022/2023) per figli e figlie a carico; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
I suddetti contributi saranno liquidati sino a concorrenza della spesa realmente sostenuta e certificata, con un tetto massimo di 150€ a contributo e fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.

CU 2022: modalità di acquisizione per gli utenti

5 apr 202 L’INPS rende noti i canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 (circolare del 4 aprile 2022, n. 47).

La suddetta Certificazione Unica 2022 è stata resa disponibile a partire dal 28 febbraio 2022 all’utenza in modalità telematica, ed è stata trasmessa, entro il 16 marzo 2022, all’Agenzia delle Entrate.
L’Inps, a partire dal 28 febbraio 2022, ha, inoltre, consentito alle Strutture territoriali, in presenza di errori rilevati dal contribuente, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, la quale viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul “Cassetto fiscale” del cittadino sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).
L’Ente comunica che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2022 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Certificazione unica 2022 (Cittadino)” > (credenziali di identità digitale).
Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali attraverso il quale gli stessi possono delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS.
La Certificazione Unica può essere anche scaricata su dispositivo mobile tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

L’Istituto, per favorire l’accesso al servizio, mette a disposizione anche ulteriori canali di contatto che consentono l’acquisizione della Certificazione in oggetto.
In particolare, il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2022 può essere richiesto presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata, alternativamente, attraverso l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS; attraverso il portale internet dell’Istituto (www.inps.it); mediante Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore).
I soggetti titolari di utenza PEC, invece, possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2022 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 è possibile, altresì, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
L’intermediario, per poter accedere al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, l’intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato.
La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni: dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale; anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare; data di conferimento della delega.
Per visualizzare la Certificazione l’intermediario deve indicare: il codice fiscale del soggetto per il quale si procede, tipologia ed estremi del documento di identità dello stesso, esistenza di delega specifica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:
– posizione previdenziale (numero pensione);
– numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario;
– scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla propria residenza il titolare può contattare il numero verde dedicato 800 434320, il Contact Center Multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.
I soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l’erede di soggetto deceduto, possono, invece ottenere la Certificazione mediante il canale di posta elettronica ordinaria. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.
In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2022, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell’Istituto.
Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta l’istanza.
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164, servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).
In questo caso la Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.
L’Istituto ha, inoltre, attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale – Categoria: Ciechi civili – indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.
Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto.

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2022 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
La richiesta di rilascio della Certificazione può essere presentata ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale ovvero attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, la stessa deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Nuova copertura infortuni per i Dirigenti – Aziende Alberghiere

Siglato il 25/2/2022, tra FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA, l’accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella convenzione pastore per i dirigenti di aziende alberghiere.

In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’art. 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell’accordo del 30 luglio 2021, l’Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.
La copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
Le parti con il suddetto accordo convengono che:
1. La nuova copertura “infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1° gennaio 2022.
2. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato, e si aggiunge al contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore”.
3. Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie e solo per l’avvio della nuova copertura, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00.
4. Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 29 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modificazioni.
5. Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano rinnovato, anteriormente alla stipula del presente accordo, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18, co 6 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1° gennaio 2023.
6. La copertura assicurativa si rivolge ai soli dirigenti in servizio fino al raggiungimento degli 80 anni di età e garantirà i seguenti indennizzi per il caso di morte e invalidità permanente, a seguito di infortunio professionale ed extra professionale:
    1. in caso di morte, una somma corrispondente a cinque volte la retribuzione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 750,000,00;
   2. in caso di invalidità permanente totale, una somma corrispondente a sei volte la retribuzione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 900.000,00;
   3. in caso di invalidità permanente parziale, un importo calcolato sulla somma assicurata di cui al precedente punto 2) in proporzione al grado di Invalidità Permanente, determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DP 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le somme massime assicurate tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore sono calcolate su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00, pertanto i datori di lavoro non dovranno sostenere oneri aggiuntivi per poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18, co 6 del CCNL, se non nel caso in cui le retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale. In tale ipotesi, sarà cura delle imprese attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti, che garantisca le relative differenze rispetto all’indennizzo previsto dalla polizza collettiva contrattuale.