Dichiarazioni dei redditi: pubblicate le bozze dei modelli 2024

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa (Agenzia delle entrate, comunicato 22 dicembre 2023).

I Modelli in bozza, pubblicati il 22 dicembre 2023, riguardano le seguenti dichiarazioni:

  • 770/2024;

  • 730/2024;

  • Redditi persone fisiche 2024;

  • Redditi Enti non commerciali 2024;

  • Redditi Società di capitali 2024

  • Redditi Società di persone 2024;

  • IRAP 2024;

  • IVA annuale 2024.

Online anche le bozze della Certificazione Unica 2024 e del modello Consolidato nazionale e mondiale 2024.

 

Per quanto riguarda i modelli 730 e Redditi PF trovano spazio diverse novità: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa e la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Tali modelli recepiscono, inoltre, le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività“, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della flat tax incrementale.

 

I Modelli imprese, enti e società, poi, sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di imposta sul reddito delle società.

Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.

Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

 

Tra le novità più importanti che riguardano la Certificazione Unica, invece, si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

Il modello IVA è stato a sua volta aggiornato per accogliere le novità normative del 2023, con la rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF e con l’introduzione nel quadro VO della possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

 

Infine, tra le novità del modello 770 si denota la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

 

Bonus Sud per le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto

Ulteriori chiarimenti dalle Entrate in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (Agenzia delle entrate, circolare 21 dicembre 2023, n. 33/E).

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E/2022, ha già fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa del Bonus Sud, con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto, attività regolata dalle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto.

 

La suddetta agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio di tali regioni.

 

In merito ai riflessi sulla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso mediante contratti di noleggio e di locazione, con la citata circolare n. 32/E/2022 il Fisco ha ribadito che, in linea di principio, occorre operare una distinzione fra il contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di locazione di cose mobili che, a differenza del primo, comporta il trasferimento del godimento del bene a favore del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione.

Coerentemente, non possono comunque costituire oggetto di agevolazione i beni destinati alla ”locazione onerosa di cose mobili”, in quanto, tramite la stessa, l’utilizzo dei beni avviene usualmente sotto la direzione, sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore”.

Dunque, occorre in primo luogo verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che si instaura, in concreto, tra:

  • impresa proprietaria del bene;

  • soggetto utilizzatore dello stesso.

Con specifico riferimento alle attività che hanno ad oggetto unità da diporto, dalla disciplina specifica prevista dal Codice emerge che gli elementi essenziali del contratto di locazione sono:

– l’obbligo del locatore di cedere il godimento del bene, a fronte del quale il conduttore esercita la navigazione assumendone, in linea di principio, la responsabilità e i rischi;

– l’obbligo del locatore di fornire un’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione prevista dalla legge;

– l’obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo dovuto e di usare l’unità da diporto secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto sul quale ricadono la responsabilità e i rischi della navigazione, la disciplina dei contratti di noleggio e di locazione prevista dal Codice deve essere coordinata e integrata con quanto stabilito dall’articolo 24-bis del Codice stesso.

In particolare, in base alla predetta disposizione:

  • chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’UCON tramite lo sportello telematico del diportista. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario;

  • quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità;

  • in mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario fino a prova contraria;

  • l’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto.

L’Agenzia precisa che in assenza della “dichiarazione di armatore” si presume tale il proprietario, con la conseguenza che quest’ultimo deve considerarsi responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda “sia l’utilizzo che l’esercizio” di unità da diporto.

 

Per quanto attiene, dunque, al riconoscimento del Bonus Sud, in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

 

Afferma, pertanto, l’Agenzia delle entrate che, nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra struttura produttiva, a cui conseguirebbe una rideterminazione del Bonus Sud.

Acconto IVA 2023: istruzioni del Fisco sulle modalità di riversamento

L’Agenzia delle entrate ha disposto i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario dell’acconto dell’IVA del mese di dicembre 2023 da parte degli intermediari convenzionati (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 dicembre 2023, n. 429954).

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’IVA sono tenuti ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste, prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).

Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire non oltre il successivo 31 dicembre.

A seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti, le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento di tali somme.

 

Al riguardo, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento stabilisce che: 

  • gli intermediari riversano entro il 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi;

  • gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2023 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi;

  • gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’IVA; in tal caso il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 29 dicembre 2023.

Infine, l’Agenzia precisa che sono escluse da tali disposizioni le somme affluite il 29 dicembre 2023 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).