Intelligenza artificiale: le disposizioni sul lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge in materia che individua criteri regolatori (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 aprile 2024, n. 78).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile, il Governo ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento.

Il disegno di legge introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

In particolare, le norme intervengono in 5 ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Viene prevista, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici, sia in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Infine, viene promossa l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità.

IA e lavoro

Il provvedimento si ispira al principio per cui l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

Inoltre, viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali un osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, viene stabilito che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 

Peraltro, tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Infine, nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

 

CIPL Edilizia Industria Cuneo: determinato l’EVR per il 2024

Positivi gli indicatori presi di riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR

L’Ance Cuneo, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno sottoscritto il verbale di accordo nel quale vengono fissati i criteri per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione 2024 e la sua erogazione.
Il riconoscimento dell’ Evr viene determinato sulla base della valutazione di 4 indicatori: monte salari denunciato alla Cassa edile, numero dei lavoratori iscritti alla Cassa, ore lavorate denunciare alla Cassa e le ore di CIGO, CIGS operai, come risultanti da banca dati INPS, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo.
L’andamento dei suddetti parametri per il triennio 2023/2022/2021 raffrontato con il triennio 2022/2021/2020 ha dato esito positivo per tutti e 4 i parametri. Pertanto, sussistono le condizioni per l’erogazione dell’Evr, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, nella misura del 100% del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4% dei minimi in vigore alla data del 3 marzo 2022.

Livello Minimo al 03.03.2022 4%
7 1.894,71 75,79
6 1.705,23 68,21
5 1.421,02 56,84
4 1.326,31 53,05
3 1.231,56 49,26
2 1.108,41 44,34
1 947,36 37,89

Tanto premesso, a seguito della verifica dei parametri in sede aziendale, si procederà, a decorrere dal 1° maggio 2024:
– con l’erogazione del 100% dell’Evr nella misura stabilita a livello provinciale, qualora i due indicatori aziendali risultino entrambi positivi; 
– con l’erogazione del 65% qualora uno solo dei due indicatori aziendali sia positivo.

Livello Minimo al 03.03.2022 65% del 4%
7 1.894,71 49,26
6 1.705,23 44,33
5 1.421,02 36,95
4 1.326,31 34,48
3 1.231,56 32,02
2 1.108,41 28,82
1 947,36 24,63

Contributi PA: inapplicabilità dei termini di prescrizione fino alla fine del 2024

Fornite indicazioni sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni (INPS, circolare 22 aprile 2024, n. 58).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019.

Tali indicazioni riguardano, inoltre, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle stesse PA alla Gestione separata, nonché l’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, in materia di sanzioni civili.

Il Decreto Milleproroghe e i termini di prescrizione

In sostanza, l’Istituto, facendo seguito al messaggio n. 292/2024, ha chiarito le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). Peraltro, l’applicazione del differimento ha per oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, l’INPS conferma integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 sia in merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici, sia alla Gestione separata INPS (in particolare, quelle contenute nei paragrafi 2, 3.1 e 3.2) e che devono tenere conto dei nuovi termini indicati dal richiamato articolo 1, comma 16, lettere a) e b) del D.L. n. 215/2023.

Casi particolari

In riferimento alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, l’INPS precisa che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 prevede che, per i periodi di paga fino alla medesima data, le pubbliche amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Pertanto, da gennaio 2024, qualora le PA procedano, laddove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute a dare prova dei relativi versamenti.

Invece, nel caso le amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

Le sanzioni

In base, all’articolo 1, comma 17 del Decreto Milleproroghe, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento, il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Infine, va precisato che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.