Codice Deontologico

Approvato con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008 (in vigore dal 2 dicembre 2008)

Titolo I – PARTE GENERALE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.
2. Il Codice si applica agli iscritti all’albo, che sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri di cui al Titolo II.

Titolo II – DOVERI GENERALI

Art. 2 (Dovere di dignità e decoro)

1. Il Consulente è tenuto ad osservare il presente Codice nell’esercizio della professione a titolo individuale, associato o societario nonché nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 (Principio di professionalità specifica)

1. Nell’esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente deve ordinare la propria attività in modo che sia resa sotto la propria direzione e responsabilità personale in conformità al principio di professionalità specifica.

Art. 4 (Dovere di lealtà e correttezza)

1. Il Consulente deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 5 (Dovere di fedeltà)

1. È dovere del Consulente svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la propria attività professionale.
2. Il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli propri.

Art. 6 (Dovere di indipendenza)

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 2, il Consulente ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 7 (Obbligo del segreto professionale)

1. Il Consulente è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 12/1979.

Art. 8 (Dovere di riservatezza)

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, il Consulente deve assicurare la riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale.
2. Il Consulente è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia mantenuta da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nel suo studio e per conto delle stesso.

Art. 9 (Dovere di competenza)

1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un’organizzazione adeguata.
2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
3. È indice di osservanza del dovere di cui al secondo comma la preparazione curata in conformità a quanto previsto dall’apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

Art. 10 (Dovere di informativa)

1. L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di organizzazione adottata per lo studio deve essere resa secondo correttezza e verità.

Art. 11 (Responsabilità patrimoniale)

1. Il Consulente deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione, se del caso anche mediante una adeguata copertura assicurativa.

Titolo III – RAPPORTI ESTERNI

Art. 12 (Rapporti con altri professionisti)

1. È fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.

Art. 13 (Concorrenza sleale)

1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.
2. I seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente:

  1. la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
  2. il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
  3. l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista;
  4. la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo;
  5. l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito;
  6. l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione;
  7. il vanto di rapporti di parentela o familiarità con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nelle sua attività professionale.
Art. 14 (Titolo professionale)

1. L’esercizio dell’attività professionale deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo di Consulente del lavoro.
2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2, 4 e 9 l’uso di titoli professionali e formativi non conseguiti.

Art. 15 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento)

1. Il Consulente chiamato dall’Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente è tenuto ad accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento.
2. Il sostituto deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal sostituto, può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
4. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione o impedimento temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi dando comunicazione circa i termini della sostituzione agli Ordini di appartenenza.

Art. 16 (Rapporti con l’Ordine)

1. Il Consulente è tenuto a collaborare con l’Ordine per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale.

Art. 17 (Cariche istituzionali)

1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità.
2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui svolgono il mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità di qualsiasi natura.

Art. 18 (Partecipazione a compagini societarie)

1. Il Consulente che rivesta la carica di amministratore di società commerciali che hanno come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel settore di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 12/1979 è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle disposizioni del presente Codice.
2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente Codice, il Consulente che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore.
3. In ogni caso, egli è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
4. È altresì considerato responsabile il Consulente che sia socio di una società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, nr. 5) c.d. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c.

Titolo IV – RAPPORTI INTERNI

Art. 19 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti)

1. Il Consulente è tenuto a prestare in modo disinteressato quanto necessario per lo svolgimento della pratica professionale, con particolare cura per l’insegnamento delle regole deontologiche.
2. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. È opportuno che il rapporto sia definito per iscritto.
3. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E’opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
4. È opportuno che il Consulente definisca una indennità per il Praticante tenuto conto del contributo reso dallo stesso nell’attività professionale dello studio.

Art. 20 (Responsabilità a seguito del praticantato)

1. Il Consulente è tenuto, dopo la sua iscrizione all’albo, ad eliminare o attenuare le conseguenze di condotte dallo stesso poste in essere durante il praticantato in difformità da quanto previsto nel presente Codice.

Titolo V – ESERCIZIO PROFESSIONALE

Capo I – Incarico professionale

Art. 21 (Incarico professionale)

1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.
2. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem.
3. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali.
4. La violazione del comma precedente costituisce aggravante.

Art. 22 (Interesse personale)

1. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
2. L’obbligo di astensione grava sulla società e sull’associazione della quale fa parte come socio o amministratore il Consulente che abbia un interesse personale rilevante ai sensi del comma precedente.
3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere assunti dal Consulente che ha rapporti professionali con altri componenti del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati

Art. 23 (Accettazione dell’incarico)

1. È opportuno che il Consulente promuova il conferimento dell’incarico professionale per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi e compensi.
2. È opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica dello stesso.
3. Salvo casi di forza maggiore, il Consulente, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente resa nota ed entrare, senza indugio, in contatto con il collega medesimo per rendere effettivo il subentro.
4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.

Art. 24 (Incarico congiunto)

1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve stabilire con quest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare essi:

  1. devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite e da svolgere. È opportuno che si consultino per concordare la condotta al fine della effettiva condivisione della strategia;
  2. devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera esclusiva.

2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Codice.

Art. 25 (Compensi)

1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
2. È opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.

Art. 26 (Esecuzione dell’incarico)

1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare, è tenuto a:

  1. dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta;
  2. adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili;
  3. rendere noto, nel corso dell’incarico, dei dati essenziali al cliente.
Art. 27 (Cessazione dell’incarico)

1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio.
4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente.

Art. 28 (Inadempimento)

1. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale che derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.
2. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale che derivi dalla inosservanza di quanto previsto all’art. 9.

Art. 29 (Restituzione dei documenti)

1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.

Art. 30 (Richieste di pagamento)

1. In costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, il Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati alla quantità e complessità dell’incarico.
2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi manifestatamene sproporzionati all’attività svolta, quando determina un pregiudizio economico al cliente, costituisce aggravante.
4. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Art. 31 (Pubblicità informativa)

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.
2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e’ verificato dall’Ordine.

Art. 32 (Rapporto di lavoro subordinato)

1. Nel caso in cui venga richiesto di una condotta non conforme alle disposizioni del presente Codice, il Consulente che eserciti la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato è
esonerato da responsabilità a condizione che lo comunichi preventivamente e per iscritto al soggetto da cui dipende gerarchicamente.
2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, costituisce aggravante la condotta del Consulente che ha preteso dai colleghi che da lui dipendono gerarchicamente condotte non conformi alle disposizioni del presente Codice.

Titolo VI – POTESTÀ DISCIPLINARE

Art. 33 (Potestà disciplinare)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta all’Ordine territoriale la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

Art. 34 (Volontarietà della condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice.
2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei doveri generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di applicazione.

Art. 36 (Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio nazionale.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.it entro e non oltre il giorno successivo a quello della loro adozione ai sensi del comma precedente.
3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio nazionale passata in giudicato.