CCNL Vetro, Lampade e Display: approvata la piattaforma rivendicativa con aumenti pari a 235,00 euro

La piattaforma sindacale prevede incrementi retributivi, aumento del contributo welfare e novità normative

Il 22 ottobre 2025 è stato diramato un comunicato stampa da parte delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil mediante il quale hanno reso noto che è stata varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il rinnovo riguarda quasi 28mila dipendenti del settore vetraio. Il prossimo passo sarà quello di inviare il documento alla parte datoriale di Assovetro, al fine di iniziare le trattative.
Dal punto di vista economico, per il triennio 2026-2028, è stato stabilito un aumento salariale medio complessivo (Tec) pari a 235,00 euro al livello D1. Prevista anche l’introduzione di maggiorazioni di turno, del premio speciale e di produzione. Per quanto concerne il welfare contrattuale, le Sigle hanno proposto di potenziare il Fondo di assistenza sanitaria Fasie, con l’introduzione di un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita. Inoltre, è stato chiesto anche un aumento del contributo da parte del datore di lavoro al Fondo di previdenza integrativa Fonchim e al Fasie.
Dal punto di vista normativo, sono state affrontate le tematiche relative alla classificazione del personale e alla riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, sul tema salute e sicurezza diventa necessaria la creazione del registro dei mancati infortuni, oltre all’introduzione di più ore di permesso per RLS/RLSSA. Mentre, sulla formazione è importante rendere effettivo il libretto formativo.
Previsti, inoltre, miglioramenti in materia di contratti a termine, somministrazione, stagionalità, turni, orario di lavoro, ferie, permessi studio, sindacali e premi. 

CCNL Abbigliamento Artigianato PMI: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi

Previsti incrementi retributivi per i diversi settori, con l’erogazione di Una Tantum pari a 850,00 euro per il settore Moda; di 1.040,00 per Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil insieme alle Associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani hanno siglato l’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL Abbigliamento Artigianato PMI, scaduto il 31 dicembre 2022. Le Sigle, mediante comunicato stampa congiunto del 21 ottobre scorso, hanno reso noti gli aumenti retributivi disposti dall’accordo e che riguardano i 249 addetti del settore PMI tessile e i 49 addetti del settore chimico. Il rinnovo ha vigenza fino al 31 dicembre 2026.
Per quanto riguarda la parte economica, gli aumenti vengono suddivisi sulla base dei settori di riferimento. Nella fattispecie, sono previsti incrementi pari a:
200,00 euro per il settore Moda, erogati in 3 tranche;
167,00 euro per il settore Gomma-Plastica, erogati in 2 tranche;
191,00 euro per il settore Chimico, erogati in 3 tranche;
161,00 euro per il settore Ceramica, Vetro, Abrasivi, erogati in 2 tranche;
150,00 euro per il settore Terzo Fuoco, erogati in 3 tranche. 
Viene precisato, inoltre, che per il periodo di vacanza contrattuale è stata stabilita un’indennità Una Tantum pari a 850,00 euro per il comparto Moda; di 1.040,00 euro per il settore Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco.
Per quanto riguarda la parte normativa, al fine di evitare forme di dumping contrattuale, le OO.SS. e le Parti datoriali hanno deciso di adottare, come quadro di riferimento, i contratti dei medesimi settori sottoscritti dalle Parti. Inoltre, sono stati attuati interventi anche su: smart working e tempo determinato, individuando causali più calibrate rispetto al settore di riferimento. 
Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’ipotesi da parte dei lavoratori artigiani della piccola e media impresa. 

Genitori lavoratori in periodo protetto: convalida obbligatoria delle dimissioni anche se in prova

Necessario l’intervento di tutela da parte dell’Ispettorato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 13 ottobre 2025, n. 14744).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul tema delle dimissioni presentate durante il periodo di prova dalla donna in gravidanza o dai genitori lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino, in particolare, in relazione alla necessità della convalida.

 

La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa per opera della cosiddetta Riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.

La predetta convalida rappresenta, dunque, un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 anche se presentate durante il periodo di prova.

 

A tale conclusione il Ministero perviene sulla base del dato letterale dell’articolo 55, comma 4, del citato decreto legislativo – ove non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova -, nonché per la necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela.
Infatti, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.