CIRL Edilizia Piccola Industria Confapi Lazio: definiti gli importi dell’EVR 2025

Definiti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati e operai

In data 6 maggio 2025 Aniem Confapi Lazio insieme a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Lazio hanno siglato un verbale di accordo per determinare gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025, in conformità con quanto disposto dal CIRL del 10 gennaio 2025. La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021.

 

Pertanto, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025 la misura dell’EVR stabilita a livello regionale corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2023. L’emolumento non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, compreso il Tfr. Di seguito gli importi dell’EVR sulla base della positività dei parametri. 

 
Misura EVR regionale con parametri pari o positivi (4% dei minimi al 1° gennaio 2023) – Impiegati
7° livello – Quadri e 1^ categoria super 68,83
6° livello – 1^ categoria 61,95
5° livello – 2^ categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3^ categoria 44,74
2° livello – 4^ categoria 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego 34,41
Misura EVR regionale con parametri pari o positivi (4% dei minimi al 1° gennaio 2023) – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,28
3° livello – operaio specializzato 0,26
2° livello – operaio qualificato 0,23
1° livello – operaio comune 0,20
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16

 

Misura EVR regionale con 1 parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello regionale) – Impiegati
7° livello – Quadri e 1^ categoria super 44,74
6° livello – 1^ categoria 40,27
5° livello – 2^ categoria 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello – 3^ categoria 29,08
2° livello – 4^ categoria 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego 22,37
Misura EVR regionale con 1 parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello regionale) – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,18
3° livello – operaio specializzato 0,17
2° livello – operaio qualificato 0,15
1° livello – operaio comune 0,13
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10

Bonus giovani: le istruzioni operative

Dal prossimo 16 maggio sarà disponibile online il modulo per la domanda (INPS, circolare 12 maggio 2025, n. 90).

Dopo l’emanazione dell’apposito decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha fornito con la circolare in commento le istruzioni operative per il Bonus giovani, l’incentivo introdotto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024per favorire l’occupazione stabile dei giovani. La misura, rivolta a tutti i datori di lavoro privati, prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani: con meno di 35 anni di età alla data dell’assunzione; mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo.

Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore.

Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio tramite la pagina “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, secondo le indicazioni incluse nella circolare in argomento.

CCNL Farmacie: le OO.SS. proclamano lo stato di agitazione

Per i Sindacati la proposta di aumento salariale avanzata da Federfarma è inadeguata

Le OO.SS. di settore hanno comunicato nei giorni scorsi l’interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle Farmacie Private a causa dell’indisponibilità di Federfarma ad accettare la proposta di adeguamento salariale proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Sono circa 60mila le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti interessati dal negoziato.

L’associazione datoriale si è orientata su un aumento economico salariale nel triennio di circa 120,00 euro. Per le OO.SS. l’incremento è da considerarsi inadeguato se rapportato alla loro richiesta, avanzata nel corso di precedenti incontri e basata sul calcolo del differenziale di inflazione registrata nel corso del periodo di vigenza del contratto in essere e dell’inflazione programmata per il prossimo triennio. 

Nel corso della riunione le Associazioni datoriali hanno rappresentato il maggiore impegno professionale della figura del farmacista, nonchè gli orari lavorativi sempre più gravosi. 

Per questi motivi le federazioni nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno deciso di avviare lo stato di mobilitazione secondo un quadro di iniziative a carattere nazionale e territoriale che verrà definito nel corso del coordinamento unitario già fissato per il prossimo 19 maggio.