Seconda tranche di una tantum per il CCNL Comunicazione – Artigianato

Con la retribuzione del mese di agosto spetta la seconda e ultima tranche di una tantum per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 16/5/2022, spetta un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro.

L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro erogato con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo deH”‘una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Note di rettifica contributi cassa integrazione 1° semestre 2022

L’Inps ha emesso note di rettifica in relazione ai contributi di finanziamento della cassa integrazione inerenti al 1° semestre 2022 nei confronti del datori di lavoro che hanno operato in difformità alle indicazioni dell’Istituto. Al fine di gestire tali note di rettifica i datori di lavoro interessati devono richiedere apposito codice autorizzazione entro il 22 settembre 2022. (Inps – Messaggio 08 agosto 2022, n. 3112).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sono stati modificati anche gli oneri contributivi di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali) per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Considerata la necessità di adeguare le procedure di calcolo per determinare il corretto carico contributivo in base alle nuove disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2022, l’Inps ha disposto, in via transitoria, di attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021, fino al periodo di paga di giugno 2022.
Nei confronti dei datori di lavoro che per il periodo indicato (gennaio – giugno 2022) non si sono attenuti alle indicazioni dell’Inps sono state emesse note di rettifica afferenti le corrispondenti contribuzioni.
L’Istituto ha precisato che ai fini della gestione di tali note di rettifica, i datori di lavoro interessati devono provvedere ad inviare entro il 22 settembre 2022 una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione “4K – Azienda con NdR per contribuzione D.Lgs 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.
La richiesta deve essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei seguenti oggetti appositamente istituiti:
a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;
b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.
Nella prima ipotesi l’assegnazione del CA “4K” avviene centralmente per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.
Nella seconda ipotesi, invece, devono essere indicati i periodi contributivi compresi tra gennaio e giugno 2022 per i quali ricorre la difformità, e l’assegnazione del CA “4K” avviene a cura della Struttura territoriale INPS di competenza.

EDILCASSA SICILIA: la contribuzione in vigore dall’1/8/2022

La Cassa Edile Regionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia – Edilcassa Sicilia, pubblica la nuova tabella contributiva valida per tutte le province della Sicilia a decorrere dal 1° agosto 2022

TABELLA CONTRIBUTIVA DAL 1° AGOSTO 2022

CONTRIBUZIONE UNICA PER TUTTE LE PROVINCE DELLA SICILIA

Voci di versamento

A carico azienda

A carico lavoratore

Totale

Contributo Edilcassa 1,875% 0,375% 2,25%
A.P.E. 1,88% 1,88%
Formazione Professionale 0,50% 0,50%
Comitato Tecnico Paritetico 0,50% 0,50%
Quote di adesione contrattuale nazionale 0,2222% 0,2222% 0,4444%
Quote di adesione contrattuale territoriale 0,7028% 0,7028% 1,4056%
F.do Sanitario 0,60% 0,60%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10% 0,10%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
TOTALI 6,5800% 1,3000% 7,8800%