Prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione e nuova disciplina IRPEF

L’INPS riassume le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 in materia di IRPEF, illustrandone i riflessi sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 755).

Il D.Lgs. n. 216/2023 (articolo 1, comma 1) contiene disposizioni fiscali che sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall’articolo 11, comma 1, del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR).

 

Pertanto, per il periodo di imposta 2024, si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

 

Viene dunque abolita l’aliquota del 25% mentre restano inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.

 

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

L’INPS comunica che la nuova disciplina è applicata sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

 

In particolare, per quel che riguarda il trattamento integrativo, lo stesso spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

Di conseguenza, è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

 

Relativamente agli assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo, l’importo mensile netto da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

 

Per il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024, pertanto, si deve fare riferimento alla disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

Manageritalia: garantita la tutela legale per gli Executive Professional

Prevista per gli Executive Professional la polizza assicurativa di tutela legale

Manageritalia fa sapere ai suoi aderenti, gli Executive Professional, che nella quota d’iscrizione viene ricompresa una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone sia fisiche che giuridiche, da parte loro o da parte dei familiari.
Tale quota per l’anno 2024, pari a 120,00 euro per chi ha meno di 69 anni e pari a 90,00 euro per chi ha 69 anni o più, oltre ai servizi ed ai vantaggi per la professione e la famiglia, comprende anche la garanzia relativa alla tutela legale.
La copertura vale per tutte le vertenze che possono sorgere nell’ambito:
contrattuale ossia nei confronti di coloro che non rispettano gli impegni presi tramite un contratto;
extracontrattuale ovverosia in quelle situazioni non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
La garanzia riguarda le spese sostenute in materia giudiziale e stragiudiziale.
Sono altresì incluse per i familiari le spese per le vertenze col proprio datore e solo per la parte giudiziale.
Le principali coperture della garanzia assicurativa sono:
– spese per l’intervento di un legale nella gestione del sinistro;
– spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
–  spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con sotto massimali in alcune circostanze.
Da ultimo si ricorda comunque all’assicurato l’obbligo di avvisare l’impresa assicurativa prima di prendere decisioni in merito allo sviluppo del contenzioso.

NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.