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Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti su cessione e compensazione

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una società circa la possibilità di assolvere le proprie obbligazioni di versamento mediante compensazione con crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle cosiddette “DTA” (Deferred Tax Assets), ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2025, n. 253).

In particolare, l’Istante pone diversi quesiti:
– se i crediti possano essere acquistati dalla Società, anche se non riveste la natura di intermediario finanziario;
– se siano acquistabili e cedibili anche in modo frazionato;
– se possano essere ceduti più volte;
– se siano compensabili nel Modello F24;
– se esistano tempistiche per la compensazione e se questa sia soggetta ai limiti dell’articolo 34 della Legge n. 388/2000;

– se le compensazioni siano soggette all’apposizione del visto di conformità;
– se eventuali eccedenze di credito dopo la compensazione siano a loro volta cedibili.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 disciplina la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti (con mancato pagamento protratto per oltre novanta giorni).

La trasformazione avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti.

 

Il comma 2 dello stesso articolo 44-bis prevede che i crediti d’imposta così generati possano essere utilizzati secondo tre modalità:

  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • mediante cessione, ai sensi dell’articolo 43-bis o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973,
  • mediante richiesta di rimborso.

L’Agenzia si concentra sulla possibilità per l’Istante di acquistare crediti da soggetti terzi. L’articolo 44-bis contempla due ipotesi di cessione: quella infragruppo (art. 43-ter) e quella verso terzi (art. 43-bis).

 

La norma dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Questa stessa norma prevede un “espresso divieto di ulteriore cessione“, stabilendo che “Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”. Di conseguenza, chi acquista un credito secondo questa modalità (il “cessionario”) potrà solo monetizzarlo tramite l’incasso delle somme oggetto di rimborso, senza avere la possibilità di utilizzarlo in compensazione né di cederlo ulteriormente.

 

Sulla base di queste premesse, riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle entrate concorda con l’Istante sull’assenza nella norma di qualsiasi limitazione soggettiva alla possibilità di cessione a soggetti terzi. Inoltre, tutti gli altri quesiti posti dall’Istante si ritengono “assorbiti” in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione dello stesso.

L’esonero contributivo per le imprese di navigazione

Fornite le modalità di fruizione del beneficio contributivo (INPS, circolare 25 settembre n. 129).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (articolo 6, D.L. n. 457/1997). Inoltre, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative per la fruizione dell’agevolazione.

In particolare, l’esonero contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano e si riferisce alla contribuzione sia a carico delle imprese di navigazione, sia a carico dei lavoratori marittimi imbarcati.

La misura dell’esonero in argomento è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.

La circolare in commento, peraltro, individua le navi ammissibili alle agevolazioni contributive, le condizioni di accesso ai benefici contributivi e i lavoratori per i quali opera l’esonero. Completano il documento le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens.

 

 

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Rinnovo contrattuale per il 2023-2027: previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i dipendenti Fairo

Lo scorso 7 agosto 2025 si è svolto l’incontro tra la delegazione Fairo e le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo che si è concluso con la sigla dell’accordo di rinnovo della Parte Specifica del CCNL Fairo per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2027, per tutti i dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.

Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili con decorrenza 1° luglio 2025, 1° luglio 2026 e 1° luglio 2027.

Livello Minimi
dal 1° luglio 2025
Minimi
dal 1° luglio 2026
Minimi
dal 1° luglio 2027
Q/1S 2.390,90 2.463,21 2.523,47
1 2.271,40 2.339,97 2.397,12
2a 2.170,55 2.235,99 2.290,52
2b 2.082,55 2.145,29 2.197,58
3 1.990,75 2.050,75 2.100,75
4 1.913,30 1.970,97 2.019,03
5 1.857,85 1.913,83 1.960,49
6 1.805,73 1.860,14 1.905,48
7 1.721,55 1.773,31 1.816,44
8 1.717,25 1.768,89 1.811,92

Il rinnovo prevede la corresponsione a tutti i lavoratori, entro il mese di settembre 2025, di un importo forfettario Una Tantum pari a:

1.600,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2024;

400,00 euro, per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.

Con decorrenza 1° luglio 2025, l’accordo prevede l’aumento del contributo aziendale al Fondo Prevaer dal 2,5% al 3%. In tema di assistenza sanitaria integrativa, il contributo aziendale viene elevato a 240,00 euro.

L’importo a titolo di indennità giornaliera ex art. 15, co. 4, con decorrenza 1° luglio 2025, passa da 4,10 euro a 5,73 euro. L’aumento dei rimborsi per missioni dal 2% al 6%.

L’accordo stabilisce inoltre la maggiorazione della retribuzione dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti quando il turno ricade di domenica.

Infine, l’accordo prevede per i lavoratori con 15 anni di anzianità di servizio 10 ore annue di permesso retribuito da utilizzare a pena di decadenza, anche in modo frazionato, entro il 30 dicembre di ogni anno.

Le Parti hanno concordato di incontrarsi entro il prossimo 30 settembre 2025.